Art. 1.

      1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) garantisce al personale medico, titolare di incarico per l'esecuzione di visite mediche, che risulta in servizio presso lo stesso Istituto ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996, alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento giuridico ed economico previsto per i medici del Servizio sanitario nazionale convenzionati con le aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.